Legge federale
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Art. 172
3. Graduatoria 1 Nella graduatoria sono menzionati soltanto:
2 L’azione di impugnazione della graduatoria giusta l’articolo 250 LEF può essere proposta soltanto dai creditori di cui al capoverso 1 e dall’amministrazione straniera del fallimento.122 3 Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in un procedimento estero connesso con il fallimento, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nel procedimento svizzero. 121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531). 122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531). |