Legge federale
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Art. 174a125
5. Rinuncia all’esecuzione di una procedura di fallimento ancillare 1 Ad istanza dell’amministrazione straniera del fallimento si può rinunciare a eseguire una procedura di fallimento ancillare se non sono stati insinuati crediti secondo l’articolo 172 capoverso 1. 2 Se vi sono creditori con domicilio in Svizzera che hanno insinuato crediti diversi da quelli menzionati nell’articolo 172 capoverso 1, il tribunale può rinunciare a eseguire una procedura di fallimento ancillare se la procedura straniera tiene adeguatamente conto di questi crediti. Questi creditori devono essere sentiti. 3 Il tribunale può vincolare la rinuncia a condizioni e oneri. 4 Se il tribunale ha rinunciato a eseguire una procedura di fallimento ancillare, l’amministrazione straniera del fallimento può, a condizione di rispettare il diritto svizzero, esercitare tutte le competenze che le spettano secondo il diritto dello Stato in cui il fallimento è stato aperto; può in particolare trasferire beni all’estero e stare in giudizio. Queste competenze non comprendono l’esercizio di attività sovrane, l’applicazione di mezzi coercitivi o il diritto di pronunciare sulle controversie. 125 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531). BGE
146 III 247 (5A_699/2019) from 30. März 2020
Regeste: Art. 169, 173 Abs. 2 IPRG, Art. 138 ff. ZPO; Anerkennung des ausländischen Kollokationsplanes; Zustellung. Für die Gläubiger, die ihr Recht auf Anhörung im Verfahren der Anerkennung des ausländischen Kollokationsplanes wahrgenommen haben, sind die Modalitäten der Zustellung der Entscheidung die in den Art. 138 ff. ZPO vorgesehenen (E. 4). |