Legge federale
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Art. 174b126
IIIbis. Coordinamento Nelle procedure materialmente connesse, le autorità e gli organi interessati possono coordinare i loro atti tra loro nonché con le autorità e gli organi stranieri. 126 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531). |