Legge federale
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Art. 174c127
IIIter. Riconoscimento di decisioni straniere su azioni revocatorie e di decisioni analoghe Se sono strettamente connesse con un decreto di fallimento riconosciuto in Svizzera, le decisioni straniere sulle azioni revocatorie e su altri atti che danneggiano il creditore sono riconosciute secondo gli articoli 25–27, a condizione che siano state prese o riconosciute nello Stato da cui emana il decreto di fallimento e il convenuto non sia domiciliato in Svizzera. 127 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531). |