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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 177
II. Compromettibilità
1 Può essere oggetto di arbitrato qualsiasi pretesa patrimoniale.
2 Uno Stato, un’impresa dominata da uno Stato o un’organizzazione controllata da uno Stato non può, in quanto parte, invocare il proprio diritto per contestare la compromettibilità della causa oggetto del patto di arbitrato o la propria capacità di essere parte nel procedimento arbitrale.