Art. 185
4. Ulteriore collaborazione del giudice 5. Collaborazione del giudice in procedimenti arbitrali esteri Se è necessaria un’ulteriore collaborazione giudiziale, il giudice competente è quello del luogo di sede del tribunale arbitrale. Art. 185a147 1 Un tribunale arbitrale con sede all’estero o una parte a un procedimento arbitrale estero può chiedere la collaborazione del giudice del luogo in cui deve essere eseguito un provvedimento cautelare o conservativo. L’articolo 183 capoversi 2 e 3 si applica per analogia. 2 Un tribunale arbitrale con sede all’estero o, con il suo consenso, una parte a un procedimento arbitrale estero può chiedere la collaborazione del giudice del luogo in cui si deve procedere all’assunzione delle prove. L’articolo 184 capoversi 2 e 3 si applica per analogia. 147 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204179; FF 2018 6019). |