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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 186
VII. Competenza
1 Il tribunale arbitrale decide da sé sulla propria competenza.
1bis Il tribunale arbitrale decide sulla propria competenza anche quando un’azione concernente lo stesso oggetto è già pendente tra le stesse parti dinanzi a un tribunale statale o a un altro tribunale arbitrale, salvo che seri motivi richiedano una sospensione della procedura.148
2 L’eccezione d’incompetenza dev’essere proposta prima di qualsiasi atto difensivo nel merito.
3 Sulla propria competenza il tribunale arbitrale decide di regola in via pregiudiziale.
148 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (Arbitrato. Competenza), in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007 387; FF 200642954309).