Art. 187
VIII. Lodo 1. Diritto applicabile 1 Il tribunale arbitrale decide la controversia secondo le norme giuridiche scelte dalle parti o, in subordine, secondo le norme giuridiche con cui la fattispecie è più strettamente connessa.150 2 Le parti possono autorizzare il tribunale arbitrale a decidere secondo equità. 150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204179; FF 2018 6019). |