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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 192
X. Rinuncia all’impugnazione
1 Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera, mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo, le parti possono escludere parzialmente o completamente l’impugnazione delle decisioni arbitrali; non possono tuttavia escludere una revisione secondo l’articolo 190a capoverso 1 lettera b. L’accordo richiede la forma prevista dall’articolo 178 capoverso 1.158
2 Se le parti hanno escluso completamente l’impugnabilità di una decisione e questa dev’essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958159 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere.
158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204179; FF 2018 6019).