Art. 193
XI. Deposito e attestazione dell’esecutività 1 Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale.160 2 Ad istanza di una parte, il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale attesta l’esecutività.161 3 Ad istanza di una parte, il tribunale arbitrale attesta che il lodo è stato pronunciato secondo le disposizioni della presente legge; siffatta attestazione equivale a deposito giudiziale. 160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204179; FF 2018 6019). 161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204179; FF 2018 6019). |