Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 3
II. Foro di necessità
Se la presente legge non prevede alcun foro in Svizzera e un procedimento all’estero non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.