del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
2. Cambiamento del nome
1 Competenti per il cambiamento del nome sono le autorità svizzere del domicilio dell’instante.
2 Lo svizzero non domiciliato in Svizzera può chiedere il cambiamento del nome all’autorità del suo Cantone di origine.
3 Presupposti ed effetti del cambiamento del nome sono regolati dal diritto svizzero.