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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 42
2. Dichiarazione estera di scomparsa e di morte
La dichiarazione estera di scomparsa o di morte è riconosciuta in Svizzera se pronunciata nello Stato dell’ultimo domicilio noto o nello Stato di origine dello scomparso.