1 Per le azioni di nullità del matrimonio sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio di uno dei coniugi o, se non è dato un domicilio in Svizzera, quelli del luogo di celebrazione del matrimonio o del luogo d’origine di uno dei coniugi.
2 L’azione è regolata dal diritto svizzero.
3 Gli articoli 62–64 si applicano per analogia ai provvedimenti cautelari e agli effetti accessori.
4 Le decisioni straniere che constatano la nullità di un matrimonio sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio. L’articolo 65 si applica per analogia se l’azione è stata promossa da uno dei coniugi.
27Introdotto dal n. II 2 della LF del 7 ott. 1994 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921). Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).