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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 5
IV. Proroga di foro
1 Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto, per telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo.
2 La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero.
3 Il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se:
a.
una parte ha il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione nel Cantone del tribunale pattuito o
b.
giusta la presente legge, all’oggetto litigioso dev’essere applicato il diritto svizzero.