Legge federale
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Art. 51
I. Competenza Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono competenti:
30 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135). |