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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 53
b. Modalità
1 La scelta del diritto applicabile dev’essere pattuita per scritto o risultare univocamente dalla convenzione matrimoniale. Per altro, è regolata dal diritto scelto.
2 La scelta può essere fatta o modificata in ogni momento. Se posteriore alla celebrazione del matrimonio, è retroattivamente efficace, salvo diversa pattuizione delle parti, dal momento della celebrazione del matrimonio.
3 Il diritto scelto rimane applicabile fintanto che i coniugi non ne scelgano un altro o non revochino la scelta medesima.