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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 54
2. Omessa scelta del diritto applicabile
a. Principio
1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati:
a.
dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso;
b.
dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati.
2 Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune.
3 Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero.