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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 7
VI. Patto d’arbitrato
Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il tribunale svizzero adito declina la propria competenza, eccetto che:
a.
il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio;
b.
il tribunale accerti la caducità, l’inefficacia o l’inadempibilità del patto d’arbitrato, ovvero
c.
il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.