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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 75
I. Competenza
1. Principio
1 Sono competenti a pronunciare l’adozione i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio dell’adottante o dei coniugi adottanti.
2 I tribunali competenti in materia di accertamento o contestazione della filiazione (art. 66 e 67) lo sono anche per la contestazione dell’adozione.