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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 96
III. Decisioni, provvedimenti, documenti e diritti stranieri
1 Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all’estero sono riconosciuti in Svizzera se:
a.
sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato d’ultimo domicilio dell’ereditando o nello Stato di cui egli ha scelto il diritto o
b.
concernono fondi e sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato di situazione dei medesimi.
2 Se uno Stato rivendica la competenza esclusiva per i fondi dell’ereditando situati sul suo territorio, sono riconosciute soltanto le decisioni, i provvedimenti e i documenti di questo Stato.
3 I provvedimenti conservativi dello Stato di situazione dei beni dell’ereditando sono riconosciuti in Svizzera.