Legge federale
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Art. 98a55
3. Beni culturali Per le azioni di rimpatrio di beni culturali secondo l’articolo 9 della legge del 20 giugno 200356 sul trasferimento dei beni culturali è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo di situazione dei beni. 55 Introdotto dall’art. 32 n. 3 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457). |