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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 99
II. Diritto applicabile
1. Fondi
1 I diritti reali su fondi sono regolati dal diritto del luogo di situazione.
2 Per le pretese derivanti da immissioni da un fondo si applicano le disposizioni della presente legge sugli atti illeciti (art. 138).