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Art. 11c21
4. Gratuito Alle persone con domicilio all’estero è concesso il gratuito patrocinio alle stesse condizioni delle persone domiciliate in Svizzera. 21 Introdotto dall’all. 1 cifra II n. 18 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). |