Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 16
IV. Accertamento del diritto straniero 1 Il contenuto del diritto straniero applicabile è accertato d’ufficio. A tal fine può essere chiesta la collaborazione delle parti. In caso di pretese patrimoniali, la prova può essere accollata alle parti. 2 Se il contenuto del diritto straniero applicabile non può essere accertato, si applica il diritto svizzero. |