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Art. 171
2. Azione 1 L’azione revocatoria è regolata dagli articoli 285 a 292 LEF144. Può essere proposta anche dall’amministrazione straniera del fallimento o da un creditore del fallito legittimato a tal fine. 2 Per il computo dei termini di cui agli articoli 285–288a e 292 LEF è determinante il momento dell’apertura del fallimento all’estero.145 145 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531). |