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Art. 174
b. Negato riconoscimento della 1 Se la graduatoria straniera non viene riconosciuta, il saldo è ripartito fra i creditori della terza classe giusta l’articolo 219 capoverso 4 LEF149, domiciliati in Svizzera.150 2 La stessa norma vale se la graduatoria non è esibita per la delibazione entro il termine fissato dal giudice. 150Nuovo testo giusta l’all. n. 22 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |