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Art. 176
I. Campo di 1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte al patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera.155 2 Le parti possono escludere l’applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC156. Tale dichiarazione richiede la forma prevista dall’articolo 178 capoverso 1.157 3 La sede del tribunale arbitrale è designata dalle parti o dall’istituzione arbitrale da loro indicata, altrimenti dagli arbitri medesimi. 155 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204179; FF 2018 6019). 157 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204179; FF 2018 6019). |