Art. 186
VII. Competenza 1 Il tribunale arbitrale decide da sé sulla propria competenza. 1bis Il tribunale arbitrale decide sulla propria competenza anche quando un’azione concernente lo stesso oggetto è già pendente tra le stesse parti dinanzi a un tribunale statale o a un altro tribunale arbitrale, salvo che seri motivi richiedano una sospensione della procedura.174 2 L’eccezione d’incompetenza dev’essere proposta prima di qualsiasi atto difensivo nel merito. 3 Sulla propria competenza il tribunale arbitrale decide di regola in via pregiudiziale. 174 Introdotto dalla cifra I della LF del 6 ott. 2006 (Arbitrato. Competenza), in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007 387; FF 200642954309). |