Art. 191182
3. Autorità di ricorso e di revisione L’unica autorità di ricorso e di revisione è il Tribunale federale. Le procedure sono rette dagli articoli 77 e 119a della legge del 17 giugno 2005183 sul Tribunale federale. 182 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204179; FF 2018 6019). |