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Art. 48
II. Diritto 1. Principio 1 I diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio dei coniugi. 2 Se i coniugi non sono domiciliati nello stesso Stato, i diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio più strettamente connesso con la fattispecie. 3 Se competenti giusta l’articolo 47, i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine applicano il diritto svizzero. |