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Art. 5
IV. Proroga di 1 Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.5 Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. 1bis Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo.6 2 La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. 3 ...7 5 Nuovo testo nel per. giusta l’all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). 6 Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). 7 Abrogato dall’all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). |