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Art. 54
2. Omessa a. Principio 1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati:
2 Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. 3 Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |