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Art. 87
2. Foro di 1 Se l’ereditando era un cittadino svizzero con ultimo domicilio all’estero, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine, sempreché le autorità dello Stato di domicilio non si occupino della successione. Per evitare conflitti di competenza, i tribunali o le autorità svizzeri possono declinare la propria competenza sempreché le autorità di uno Stato di origine estero dell’ereditando, dello Stato della sua ultima dimora abituale o, nel caso di singoli beni successori, dello Stato di situazione dei medesimi si occupino della successione.60 2 I tribunali o le autorità del luogo di origine sono sempre competenti se un cittadino svizzero con ultimo domicilio all’estero ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto alla competenza svizzera o, senza riserva in merito a tale competenza, al diritto svizzero beni situati in Svizzera o l’intera successione.61 È fatto salvo l’articolo 86 capoverso 2. 60 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). 61 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). |