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Art. 88b64
3b. Deroga alla competenza svizzera 1 La competenza di cui agli articoli 86–88 è esclusa, se l’ereditando ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto l’intera successione o parte di essa alla competenza di uno Stato di origine estero e le autorità di tale Stato se ne occupano. Il disponente deve averne la cittadinanza al momento in cui dispone o al momento della morte. 2 La competenza di cui agli articoli 86–88 è inoltre esclusa se l’ereditando ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto un fondo situato all’estero alla competenza dello Stato di situazione e le autorità di tale Stato se ne occupano. 64 Introdotto dalla cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). |