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Art. 8965
4. Provvedimenti conservativi Se l’ereditando lascia beni in Svizzera e non sussiste una competenza secondo gli articoli 86–88, le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano i necessari provvedimenti d’urgenza a loro tutela. 65 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). |