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Art. 9472
5. Testamento 1 La validità materiale, la revocabilità e l’interpretazione di un testamento nonché gli effetti delle disposizioni ivi contenute sono retti dal diritto dello Stato in cui il disponente è domiciliato al momento della confezione del testamento. 2 Se, nel testamento in questione o in una disposizione precedente, il disponente ha sottoposto l’intera successione al diritto di uno dei suoi Stati di origine (art. 91 cpv. 1), quest’ultimo surroga quello richiamato dal capoverso 1. 3 Il disponente può sottoporre il testamento al diritto di uno dei suoi Stati di origine. Deve averne la cittadinanza al momento della confezione del testamento o al momento della morte. 72 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). |