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Art. 9573
6. Contratto successorio 1 La validità materiale, gli effetti vincolanti e l’interpretazione di un contratto successorio nonché gli effetti delle disposizioni ivi contenute sono retti dal diritto dello Stato in cui il disponente è domiciliato al momento della stipulazione del contratto. 2 Se, nel contratto successorio o in una disposizione precedente, il disponente ha sottoposto l’intera successione al diritto di uno dei suoi Stati di origine (art. 91 cpv. 1), quest’ultimo surroga quello richiamato dal capoverso 1. 3 Ove il contratto successorio conti due o più disponenti, le disposizioni sulla successione di ogni disponente sono sottoposte al diritto applicabile secondo i capoversi 1 o 2. Sono considerati contratti successori anche i testamenti che si fondano su un patto congiunto che lega i disponenti. 4 I contraenti possono sottoporre il contratto successorio al diritto di uno degli Stati di origine del disponente o di uno dei disponenti oppure al diritto del domicilio di uno dei disponenti al momento della stipulazione del contratto. Il disponente interessato deve averne la cittadinanza al momento della stipulazione del contratto o al momento della morte del primo disponente. 73 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987). |