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Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis)
del 13 dicembre 2002 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 11Principi generali
1 Il giudice o l’autorità amministrativa non ordina l’eliminazione di uno svantaggio se il beneficio che il disabile ne trarrebbe è sproporzionato in particolare rispetto:
a.
ai costi che ne risultano;
b.
agli interessi della protezione dell’ambiente o della protezione della natura e del paesaggio;
c.
agli interessi della sicurezza del traffico o dell’esercizio.
2 Il giudice fissa l’indennità secondo l’articolo 8 capoverso 3 tenendo conto delle circostanze, della gravità della discriminazione e del valore della prestazione in questione. L’indennità ammonta al massimo a 5000 franchi.