Legge federale
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Art. 13 Provvedimenti nel settore del personale
1 In quanto datore di lavoro, la Confederazione si adopera con ogni mezzo a sua disposizione per garantire ai disabili pari opportunità. Adotta i provvedimenti necessari all’attuazione della legge in tutti i rapporti di lavoro e a tutti i livelli, in particolare in occasione dell’assunzione di personale. 2 Il capoverso 1 si applica ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 3 della legge del 24 marzo 200037 sul personale federale. 37 RS 172.220.1 |
