Legge federale
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Art. 18 Informazione, consulenza e valutazione dell’efficienza
1 La Confederazione può svolgere campagne d’informazione volte a sensibilizzare maggiormente la popolazione sui problemi di parità di trattamento dei disabili e sulla loro integrazione e intese a presentare alle cerchie interessate le diverse possibilità di intervento. 2 Può fornire consulenza a privati e ad autorità e destinare loro raccomandazioni. 3 Valuta periodicamente l’impatto dei suoi provvedimenti sull’integrazione dei disabili. Può inoltre valutare le ripercussioni dei provvedimenti presi da altri enti pubblici o da privati. |