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Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis)
del 13 dicembre 2002 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 18Informazione, consulenza e valutazione dell’efficienza
1 La Confederazione può svolgere campagne d’informazione volte a sensibilizzare maggiormente la popolazione sui problemi di parità di trattamento dei disabili e sulla loro integrazione e intese a presentare alle cerchie interessate le diverse possibilità di intervento.
2 Può fornire consulenza a privati e ad autorità e destinare loro raccomandazioni.
3 Valuta periodicamente l’impatto dei suoi provvedimenti sull’integrazione dei disabili. Può inoltre valutare le ripercussioni dei provvedimenti presi da altri enti pubblici o da privati.