1 Ai sensi della presente legge per disabile s’intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un’attività lucrativa.4
2 Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un’uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili.
3 Vi è svantaggio nell’accesso a una costruzione, a un impianto, a un alloggio, a un’infrastruttura o a unveicolo dei trasporti pubblici, quando questi sono concepiti in modo tale che l’accesso da parte dei disabili risulti impossibile o difficile.
4 Vi è svantaggio nel fruiredi una prestazione quando l’accesso a quest’ultima è impossibile o difficile per i disabili.
5 Vi è svantaggio nell’accesso a una formazione o a una formazione continua in particolare quando:5
- a.
- l’utilizzazione dei mezzi ausiliari adatti alle esigenze dei disabili nonché l’assistenza personale loro necessaria sono ostacolate;
- b.
- la durata e l’assetto delle formazioni offerte e degli esami non sono adeguati alle esigenze specifiche dei disabili.
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).