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Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis)
del 13 dicembre 2002 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 20
1 I Cantoni provvedono affinché i fanciulli e gli adolescenti disabili possano beneficiare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche.
2 I Cantoni promuovono l’integrazione dei fanciulli e degli adolescenti disabili nelle scuole regolari mediante forme di scolarizzazione adeguate, nel limite del possibile e per il bene dei fanciulli e degli adolescenti disabili.
3 Rendono segnatamente possibile ai fanciulli e agli adolescenti che hanno difficoltà di percezione o di articolazione, e alle persone loro particolarmente vicine, l’apprendimento di una tecnica di comunicazione adeguata alla disabilità.