Legge federale
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Art. 22 Termini per l’adeguamento dei trasporti pubblici
1 Le costruzioni e impianti esistenti come pure i veicoli dei trasporti pubblici devono essere conformi alle esigenze dei disabili entro 20 anni dall’entrata in vigore della presente legge. 2 I sistemi di comunicazione e i sistemi di emissione dei biglietti devono essere conformi alle esigenze dei disabili entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge. 3 Durante i termini di adeguamento ai sensi dei capoversi 1 e 2, le imprese di trasporti pubblici possono esigere che vengano considerati i loro piani d’esercizio e d’investimento basati sulle modalità d’esecuzione definite dalla Confederazione per il versamento di aiuti finanziari (art. 23 cpv. 3). |
