Legge federale
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Art. 23 Aiuti finanziari
1 Nell’ambito delle loro rispettive competenze di finanziamento dei trasporti pubblici, la Confederazione e i Cantoni concedono aiuti finanziari per i provvedimenti secondo l’articolo 22. 2 La Confederazione fissa un limite di spesa per un periodo di 20 anni. 3 Il Consiglio federale definisce segnatamente le priorità, le condizioni e i tassi applicabili agli aiuti federali. |