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Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis)
del 13 dicembre 2002 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 23Aiuti finanziari
1 Nell’ambito delle loro rispettive competenze di finanziamento dei trasporti pubblici, la Confederazione e i Cantoni concedono aiuti finanziari per i provvedimenti secondo l’articolo 22.
2 La Confederazione fissa un limite di spesa per un periodo di 20 anni.
3 Il Consiglio federale definisce segnatamente le priorità, le condizioni e i tassi applicabili agli aiuti federali.