Legge federale
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Art. 5 Provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni
1 La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi; tengono conto delle esigenze particolari delle donne disabili. 2 I provvedimenti adeguati destinati a compensare gli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili non infrangono l’articolo 8 capoverso 1 della Costituzione federale. |