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Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis)
del 13 dicembre 2002 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 5Provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni
1 La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi; tengono conto delle esigenze particolari delle donne disabili.
2 I provvedimenti adeguati destinati a compensare gli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili non infrangono l’articolo 8 capoverso 1 della Costituzione federale.