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Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist)1
dell’8 ottobre 1999 (Stato 1° aprile 2020)
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).
Art. 12Disposizioni penali
1 Chiunque:
a.
in violazione dell’obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false;
b.
si oppone al controllo dell’autorità competente o lo impedisce in altro modo;
impiega lavoratori in Svizzera e viola sistematicamente e per fine di lucro le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO40;
è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale41 commina una pena più grave.42
3 Chiunque, nella sua veste di datore di lavoro, non garantisce ai suoi lavoratori sistematicamente e per fine di lucro le condizioni minime menzionate nell’articolo 2, è punito con una multa sino a 1 000 000 di franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.
38 Introdotta dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone (RU 2012 6703; FF 2012 3017). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077; FF 2015 4809).
39 Introdotta dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).